PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminata la proposta di legge n. 1318, come modificata nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, e rilevato che:

              essa reca, all'articolo 21, una delega legislativa al Governo per l'adozione, entro il termine di due mesi dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, di una normativa in materia di conflitti di interessi applicabile agli organi di Governo delle autonomie territoriali;

              presenta un contenuto omogeneo, volto a disciplinare la complessiva materia del conflitto di interessi relativo a titolari di cariche di Governo, anche con riguardo all'attività dei mezzi di informazione ad essi afferenti, affidando i relativi poteri di vigilanza, di regolazione e di sanzione a due diverse autorità indipendenti (specificatamente, la costituenda Autorità per la prevenzione dei conflitti di interessi e delle forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione - in luogo del soppresso Alto Commissariato - e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni);

              contiene alcune espressioni dal significato incerto che andrebbero, ove possibile, riformulate in termini più chiari (ad esempio, l'articolo 9 esclude l'incompatibilità della carica di Governo con «l'esercizio di attività professionali, o di lavoro autonomo, anche in forma associata o societaria, di consulenza e arbitrali, anche se non retribuite (...) estranee alla carica di Governo ricoperta»; l'articolo 12 adotta l'espressione «concentrazione degli interessi patrimoniali e finanziari del titolare della carica di Governo nel medesimo settore di mercato, superiore a dieci milioni di euro»; l'articolo 14, comma 5, lettera c), richiama impropriamente «l'Albo dei gestori» senza specificare a quale albo si faccia riferimento; l'articolo 23 prende in esame l'attività di imprese operanti nel settore dell'informazione che «facciano capo» a candidati impegnati in campagne elettorali);

              reca, altresì, riferimenti normativi interni imprecisi o incompleti (ad esempio, l'articolo 12, comma 1, nel rinviare all'articolo 8, richiama il solo comma 7; l'articolo 20, comma 4, non indica con precisione a quale sanzione indicata nel medesimo articolo si intenda fare riferimento; il comma 1 dell'articolo 21 richiama il solo comma 2 e non anche il comma 3 del medesimo articolo);

              la tecnica della novellazione - all'articolo 7, comma 3 - non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio

 

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del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;

              ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

      sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

          all'articolo 21 - ove si delega il Governo ad emanare (rectius: adottare) una disciplina che estenda le regole in materia di conflitto di interessi anche agli organi di governo delle autonomie territoriali, «secondo i princìpi ed i criteri desumibili dalla presente legge» - si proceda ad esplicitare le linee essenziali alle quali il legislatore delegato è tenuto ad ispirarsi, eventualmente richiamando espressamente singoli articoli o istituti giuridici disciplinati dal provvedimento in esame, con particolare riguardo alla formulazione di meccanismi sanzionatori relativi agli organi di governo regionali di cui al comma 1, lettera b);

          si provveda inoltre a coordinare il termine di esercizio della delega («entro due mesi dalla pubblicazione»), peraltro estremamente ridotto, con il momento di entrata in vigore della legge fissato all'articolo 29 («decorsi centoventi giorni dalla sua pubblicazione»), al fine di evitare che il termine possa spirare prima ancora che la disposizione di delega acquisti efficacia.

      Il Comitato osserva altresì quanto segue:

      sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

          all'articolo 14, comma 2 - secondo cui «la legge regolatrice scelta deve essere compatibile con l'ordinamento italiano e con la presente legge» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di sostituire il principio della compatibilità tra legge straniera e ordinamento italiano con il diverso criterio della prevalenza dell'ordinamento interno sulla singola disposizione estera, ove quest'ultima confligga con i princìpi dell'ordinamento interno;

          all'articolo 27, comma 3, ed all'articolo 28, comma 1, lettera a) - ove si interviene rispettivamente a sopprimere l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, nonché ad abrogare quasi integralmente la legge 20 luglio 2004, n. 215 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di procedere ad una generale abrogazione delle disposizioni esistenti, coordinando i contenuti che si intende far sopravvivere con il provvedimento in esame;

 

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      sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

          all'articolo 3 - ove si definiscono i requisiti di elezione e nomina dei membri dell'Autorità - dovrebbe valutarsi l'opportunità di coordinare il comma 9, lettera d), con quanto previsto dalla lettera e) del comma 5: la prima disposizione impone infatti un obbligo di astensione per i membri dell'Autorità che abbiano avuto nei due anni precedenti rapporti di lavoro, anche come consulenti, con il titolare della carica di Governo o con società o imprese in cui lo stesso detenga partecipazioni rilevanti, mentre la seconda disposizione vieta per i medesimi soggetti la possibilità di essere nominati o eletti membri dell'Autorità medesima;

              all'articolo 9, comma 8, ultimo periodo - ove si determina il momento a partire dal quale opera l'obbligo di astensione del titolare di cariche di Governo che si trovi in una situazione di incompatibilità - dovrebbe chiarirsi se si intenda fare riferimento, alla comunicazione con cui l'Autorità comunica le situazioni di incompatibilità all'interessato ovvero, come sembra desumersi, allo spirare del termine indicato nella comunicazione medesima;

              al medesimo articolo, ai commi 10 e 11 - ove si disciplina l'ipotesi in cui non siano superate le condizioni di incompatibilità - dovrebbe riformularsi la disposizione al fine di estenderne l'applicazione anche agli altri destinatari della norma (ovvero Presidente, Vicepresidente del Consiglio dei ministri e commissario straordinario del Governo), nonché di chiarire se la nullità e l'inefficacia riguardi i soli atti posti in essere successivamente ovvero tutti gli atti compiuti sino a quel momento dal titolare della carica di Governo; dovrebbe altresì valutarsi l'opportunità di uniformare le espressioni utilizzate in altre parti del testo per regolare analoghe situazioni (articolo 10, commi 6 e 7; articolo 12, commi 20 e 21), che sono attualmente disciplinate con espressioni simili ma non coincidenti: gli articoli 10 e 12 prevedono infatti anche la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della comunicazione dell'Autorità e il solo articolo 10 prevede che sia data notizia, mediante pubblicazione, anche «degli effetti giuridici che ne conseguono»;

              all'articolo 13, comma 1 - ove si dispone la sospensione del diritto di voto connesso a partecipazioni azionarie o quote di società - dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare se tale effetto consegua esclusivamente al possesso di «partecipazioni rilevanti», come definite dall'articolo 12;

              all'articolo 14 - ove si disciplina la figura del trustee - dovrebbe valutarsi l'opportunità di coordinare la previsione secondo cui esso è persona giuridica, costituita in forma di società (lettere a) e b) del comma 6), con le disposizioni che ipotizzano una responsabilità penale, cui consegue l'obbligo di dimissioni (lettera f) del comma 7) nonché una responsabilità patrimoniale modellata sull'articolo 2740 del codice civile (comma 10);

              all'articolo 26 - ove si dispone in materia di giurisdizione - dovrebbe verificarsi se la competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria

 

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italiana, ivi prevista, sia coerente con il comma 10 dell'articolo 14, che richiama «in materia di attribuzione della giurisdizione», la disposizione di cui all'articolo 17, comma 3, della Convenzione firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, ratificata ai sensi della legge 21 giugno 1971, n. 804.


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato il nuovo testo in oggetto,

                rilevato che:

            a) all'articolo 8, al fine di tutelare la privacy di soggetti diversi dal titolare e non appartenenti alle categorie previste dal comma 2 dell'articolo 2, sarebbe opportuno prevedere che l'Autorità possa non rendere pubblici quei documenti depositati che riguardino posizioni beneficiarie spettanti a soggetti diversi da quelli previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 2, i quali risultino negli eventuali trust dei quali il titolare faccia parte, o abbia istituito, ai sensi di una legge diversa da quella che disciplina il conflitto di interessi;

            b) all'articolo 14, commi 6, lettera r), e 7, lettera f), è fatto riferimento ad ipotesi di responsabilità penali del trustee, nonostante che si tratti, ai sensi del comma 6, lettera a), di una persona giuridica, costituita in forma di società di capitali, che, quale ente giuridico, non è assoggettabile a responsabilità penale;

            c) ai sensi dell'articolo 14, comma 7, lettera f), il trustee ha l'obbligo di dimissioni nel caso di avvio di un procedimento penale (sul punto si rinvia alla precedente lettera b)) o civile, per cui, al fine di evitare il rischio di strumentalizzazioni della disposizione in esame, potrebbe essere opportuno sopprimere tale obbligo di dimissioni, considerato che comunque la finalità della disposizione sarebbe comunque conseguita per mezzo di provvedimenti giudiziari di natura cautelare;

            d) ai sensi dell'articolo 26, per le controversie nelle materie disciplinate dal provvedimento in esame, la competenza esclusiva è dell'autorità giudiziaria italiana anche quando il trustee ha sede o residenza al di fuori del territorio della Repubblica italiana, per cui occorre coordinare tale disposizione con l'articolo 14, comma 10, in base al quale alle controversie concernenti l'attività del gestore si

 

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applica, in materia di attribuzione della giurisdizione, la disposizione di cui all'articolo 17, comma 3, della Convenzione firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, ratificata ai sensi della legge 21 giugno 1971, n. 804, secondo cui «se la clausola attributiva di competenza è stata stipulata a favore di una soltanto delle parti, questa conserva il diritto di adire qualsiasi altro giudice competente ai sensi della presente Convenzione»;

            e) all'articolo 20, comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria è sostanzialmente indeterminata essendo commisurata al vantaggio economico conseguito, in violazione del principio di legalità, la cui applicazione alle sanzioni amministrative è pacificamente riconosciuta;

            f) all'articolo 21, comma 1, lettera b), appaiono essere indeterminati i princìpi e criteri direttivi relativi all'apparato sanzionatorio della normativa delegata;

            per quanto attiene alle disposizioni di propria competenza

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) all'articolo 14, commi 6, lettera r), e 7, lettera f), sia soppresso il riferimento ai procedimenti penali;

            2) le disposizioni in materia di competenza dell'autorità giudiziaria di cui agli articoli 14, comma 10, e 26, comma 1, siano tra loro coordinate;

            3) all'articolo 20, comma 1, sia specificata la sanzione amministrativa commisurata al vantaggio economico conseguito;

            4) all'articolo 21, comma 1, lettera b), siano precisati i princìpi e criteri direttivi relativi all'apparato sanzionatorio della normativa delegata ivi prevista;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 8 la Commissione di merito valuti l'opportunità di inserire una disposizione volta a precisare che l'Autorità possa non rendere pubblici quei documenti che, depositati ai sensi del medesimo articolo, riguardino posizioni beneficiarie spettanti a soggetti diversi da quelli previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 2, che risultino negli eventuali trust dei quali il titolare faccia parte, o abbia istituito, ai sensi di una legge diversa da quella che disciplina il conflitto di interessi;

            b) all'articolo 14, comma 7, lettera f), la Commissione di merito valuti l'opportunità di sopprimere le parole «e quindi dimettersi dall'ufficio».

 

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PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

        sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito,

            preso atto dei chiarimenti del Governo secondo cui:

              il riferimento, di cui al comma 2 dell'articolo 4, al trattamento del personale della Banca d'Italia per quanto concerne il regime giuridico ed economico del personale dell'istituenda Autorità potrebbe non risultare congruo rispetto alla previsione di un limite di spesa determinato complessivamente in 1.700.000 euro annui;

              appare opportuno precisare, con riferimento al comma 4 dell'articolo 5, che la collaborazione delle amministrazioni e degli enti pubblici con l'Autorità avvenga senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

              dalle disposizioni in ordine al regime fiscale previste dall'articolo 17 non derivano effetti negativi in termini di minori entrate;

      considerato che:

              la previsione, di cui al comma 3 dell'articolo 4, della facoltà dell'Autorità di assumere direttamente dipendenti a contratto a tempo determinato, nonché quella relativa alla nomina del segretario generale, di cui al comma 6 del medesimo articolo, devono essere contenute entro il limite di spesa di cui al comma 4 dello stesso articolo;

              gli accantonamenti del Fondo speciale di parte corrente dei quali è previsto l'utilizzo per finalità di copertura recano le necessarie disponibilità;

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

            nel presupposto che le risorse acquisite ai sensi dell'articolo 10, comma 7-bis, della legge n. 287 del 1990 risultino congrue sotto il profilo temporale e quantitativo, a far fronte agli oneri relativi al personale cui si fa riferimento alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 28;

      con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

            all'articolo 4, comma 2, sopprimere le parole: «in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia»;

 

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            all'articolo 4, comma 3, premettere le seguenti parole: «Nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 4,»;

            all'articolo 4, comma 4, sostituire le parole: «commi 1, 2 e 3» con le seguenti: «commi 1, 2, 3 e 6»;

            all'articolo 4, comma 6, dopo le parole: «dal quale è nominato» inserire le seguenti: «, nel limite di spesa di cui al comma 4,»;

            all'articolo 5, comma 4, dopo le parole: «L'Autorità può chiedere» aggiungere le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,»;

      con la seguente condizione:

            all'articolo 21, comma 1, dopo le parole: «sentite le Commissioni parlamentari competenti» inserire le seguenti: «per materia e per i profili di carattere finanziario»;

      e con la seguente osservazione:

            si valuti l'opportunità di precisare la destinazione delle risorse assegnate, a legislazione vigente, all'Alto commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione, di cui al comma 3 dell'articolo 27 si dispone la soppressione, e le cui competenze sono trasferite, in base al comma 2 dell'articolo 5, all'istituenda Autorità.


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo della proposta di legge n. 1318 Franceschini, recante norme in materia di conflitti di interessi dei titolari di cariche di Governo, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare la formulazione dell'articolo 3, comma 7, lettera e), dell'articolo 8, comma 1, lettera b), nonché dell'articolo 9, comma 1, lettera e), nel senso di aggiungere alle cariche contemplate nelle predette istituzioni, per le quali si prevedono obblighi di dichiarazione o incompatibilità,

 

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anche quelle di membro del Consiglio di gestione o di sorveglianza, al fine di tenere conto delle specificità delle nuove modalità di organizzazione degli organi societari introdotte dalla riforma del diritto societario;

            b) valuti la Commissione di merito, con riferimento alla formulazione dell'articolo 8, comma 2, lettera c), se la nozione di azione ivi contenuta non sia già compresa tra gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, richiamati dalla lettera e) del medesimo comma 2;

            c) valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 9, comma 3, l'opportunità di prevedere specifici strumenti volti a garantire l'autonomia degli institori, in considerazione del fatto che tali figure non risultano dotate, nell'attuale disciplina civilistica, della necessaria indipendenza rispetto all'imprenditore che li ha nominati;

            d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare, al comma 1 dell'articolo 14, la previsione secondo cui ai trust costituiti in ottemperanza alla legge si applica la sola legislazione straniera regolatrice del trust scelta dal disponente, onde evitare che tale esclusivo riferimento possa costituire un ostacolo alla eventuale, futura definizione di una disciplina nazionale in materia;

            e) con riferimento all'articolo 14, comma 5, lettera c), valuti la Commissione di merito l'opportunità di eliminare la previsione secondo cui il trustee deve essere individuato «fra gli iscritti all'Albo dei gestori», anche in considerazione del fatto che il comma 6, lettera b), del medesimo articolo 14 prevede che il trustee stesso deve essere una società fiduciaria autorizzata ai sensi della legge n. 1966 del 1939;

            f) con riferimento all'articolo 14, comma 5, lettera f), valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che il tentativo di conciliazione, in caso di controversie relative al trust, sia esperito dinanzi ad un conciliatore nominato dall'Autorità tra gli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

            esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 1318, recante: «Norme in materia di conflitti di interessi dei titolari di cariche di governo. Delega al Governo per l'integrazione del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di conflitti di interessi degli amministratori locali. Princìpi in materia di conflitti di

 

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interessi dei presidenti di regione e dei membri delle giunte regionali», come risultante dagli emendamenti;

            premesso che la copertura finanziaria del provvedimento in esame grava sui capitoli di bilancio dei Ministeri dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali, dicasteri che risultano già avere limitate disposizioni finanziarie;

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente condizione:

            appare necessario che la Commissione di merito individui una copertura finanziaria che non gravi sui bilanci dei Ministeri dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali.


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporto, poste e telecomunicazioni)

        La IX Commissione,

            esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 1318, in materia di conflitto di interessi

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente osservazione:

            tenuto conto che l'articolo 2 del provvedimento in oggetto individua, in via generale, quali destinatari delle disposizioni relative al conflitto di interessi, oltre al titolare di una carica di Governo, anche altri soggetti investiti di cariche pubbliche a livello regionale, provinciale e comunale, valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare la congruità di quanto invece disposto dall'articolo 24, comma 1, che limita l'applicazione delle disposizioni relative al sostegno privilegiato da parte di imprese radiotelevisive e di comunicazione ai soli titolari di cariche di Governo.

 

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PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

            esaminato il testo della proposta di legge n. 1318 contenente norme in materia di conflitti di interessi dei titolari di cariche di Governo, delega al Governo per l'integrazione del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di conflitti di interessi degli amministratori locali, princìpi in materia di conflitti di interessi dei presidenti di regione e dei membri delle giunte regionali;

            considerata l'importanza delle norme contenute nella proposta di legge, che intervengono in una materia delicata quale è quella delle possibili situazioni di conflitti di interesse in cui possono versare soggetti che rivestono cariche pubbliche;

            valutata positivamente l'istituzione dell'Autorità per la prevenzione dei conflitti di interessi e delle forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, prevista dall'articolo 3 del provvedimento nonché le disposizioni che tendono a far sì che l'Autorità stessa operi in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione;

            in considerazione della rilevanza delle disposizioni contenute negli articoli da 12 a 16, che perseguono - tra gli altri - l'obiettivo di evitare che si realizzino turbative della concorrenza e di tutelare il libero mercato;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

PARERE FAVOREVOLE
 

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